Nella circolare, oltre alle scadenze, parliamo del pagamento delle imposte per i soggetti Isa e del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti.
Scadenze principali
È prevista una sanzione da 2.000 a 50.000 euro sia per il soggetto che effettua il trasferimento che per il soggetto che riceve la somma in contanti.
Il DPCM del 27 giugno, pubblicato il 29 giugno, proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva per i contribuenti interessati all’applicazione degli Isa, compresi quelli aderenti al regime forfettario dei minimi, differendo il termine dal 30 giugno al 20 luglio 2020 senza corresponsione di interessi. Gli stessi soggetti potranno differire i pagamenti al 20 agosto 2020, maggiorandoli dello 0,4%.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34 del 25 giugno 2020, ha affermato la spettanza della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e Sisma bonus ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Si tratta di un cambiamento di linea che è in completa antitesi con le precedenti posizioni dell’Agenzia e che è stata resa necessaria da recenti sentenze della Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito che tali interventi hanno come fine ultimo l’interesse pubblico al risparmio energetico ed alla sicurezza, con norme che non pongono limitazioni né di tipo oggettivo (categorie catastali degli immobili) né soggettivo (redditi d’impresa e non).
Ora si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia che consentano alle imprese di decidere ed operare in maniera più serena circa questi interventi che possono contribuire in maniera concreta ed importante al rilancio dell’intero sistema Paese.
Diviene operativo il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1200 euro a decorrere dall’anno 2021.
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