Nell’articolo precedente vi abbiamo informato circa i contributi a fondo perduto varati dal governo. Oggi vi aggiorniamo sull’istanza.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 marzo, ha emanato i modelli e le relative istruzioni per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Per completezza, riportiamo gli estremi del contributo, già portati a vostra conoscenza con la circolare del 22 marzo 2021.
È stato definito un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
Un esempio: azienda che nel 2019 ha fatturato 2 milioni e che nel 2020 ha fatturato 1,2 milioni. La differenza di fatturato annuo è pari a 800.000, ossia una differenza mensile di 66.667. Moltiplicando la differenza mensile media (66.667) per l’aliquota del 30% (vedi sopra le fasce), otteniamo un contributo di 20.000 euro. Questo esempio chiarisce la scarsa portata del contributo ed il motivo per cui, in fase di presentazione del provvedimento, si sia già parlato di ulteriori azioni di sostegno.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.