Contabilizzazione in conti dedicati
Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9. del Tuir.
Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
La lista diramata lo scorso 4 ottobre 2022, trattava solo di 12 Paesi: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu; dal 14 febbraio 2023, hanno aggiornato la lista inserendovi altre quattro Nazioni: Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia.
L’indeducibilità dei costi e delle spese è, infatti, limitata esclusivamente alla parte di costo sostenuto per l’acquisto di beni e servizi da soggetti paradisiaci che eccede il “valore normale”, definito ai sensi dell’art. 9 del TUIR .
Ne consegue che, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore.
La legge di bilancio reintroduce anche l’obbligo di evidenziare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, a prescindere che essi eccedano o meno il valore normale, per cui la necessità di contabilizzare tali costi in conti dedicati.