Destinatari | – contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità;
– contribuenti che aderiscono al regime forfettario, per tali soggetti il concordato preventivo biennale si applica in via sperimentale per il periodo di imposta 2024. |
Condizioni di accesso | – non avere debiti tributari; – oppure aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. |
Scadenze I anno di applicazione | – entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato;
– i titolari di partita IVA saranno tenuti a prestare adesione alla proposta di concordato entro il 15 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi. In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto. |
Scadenze anni successivi | – entro il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato;
– i titolari di partita IVA saranno tenuti a prestare adesione alla proposta di concordato entro il termine di cui all’articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, ovvero entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione). |
Cause di esclusione | – mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
– condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. |
Cause di decadenza | da segnalare: - i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati; -decadenza a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; -omesso versamento delle imposte. |
Cause di cessazione | è immediata la cessazione del concordato se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso; – il contribuente cessa l’attività. |
Regime premiale | i contribuenti in possesso dei requisiti che aderiranno al concordato preventivo biennale avranno accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi basati sull’articolo 39 del DPR 600/1973. |