Nell’attuazione della Legge delega relativa all’assegno unico familiare, sono state introdotte misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Nello specifico è previsto:
È stato pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021 il D.L. 79 dell’8 giugno 2021 – in vigore dal 09 giugno 2021 – contenente misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto un assegno unico temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’“assegno ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore.
I lavoratori dipendenti e assimilati che già percepiscono gli assegni familiari, invece, continueranno a percepirli mediante le modalità già in atto. Le domande per l’Anf dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica a cura del lavoratore, anche tramite i patronati.
Dato l’approssimarsi del termine dell’annualità 2020/2021, i lavoratori dovranno provvedere tempestivamente all’inoltro all’Inps della nuova domanda per il periodo da luglio 2021. Gli importi calcolati dall’Inps saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro, che provvederà al pagamento in busta paga.
Per accedere all’assegno “ponte” (soggetti non lavoratori dipendenti e assimilati), il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti
Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente essere:
Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee. Se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
La domanda va presentata telematicamente all’Inps o tramite patronati, il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’”assegno ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno 3 figli.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.