Allo scopo di rilanciare il commercio e incentivare i pagamenti elettronici il Governo ha introdotto dei bonus che danno diritto a crediti d’imposta. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le condizioni per poterli richiedere.
È stato istituito un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Unica condizione per accedere al credito è aver conseguito, nel 2019, ricavi inferiori a 400.000 euro.
Le commissioni che consentono di far maturare il credito d’imposta sono solamente quelle addebitate per transazioni effettuate con clienti finali.
Il contribuente interessato dovrà inoltrare una specifica comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente codice fiscale dell’esercente, mese ed anno di addebito delle commissioni, numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo, numero totale delle operazioni riconducibili a consumatori finali, importo delle commissioni addebitate riconducibili a consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.
I dati saranno desumibili dal software gestionale del Pos utilizzato.
Il credito, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, va usato in compensazione (modello F24) utilizzando il codice tributo 6916 “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici-articolo 22 dl 26ott 2019, n.124”, da utilizzare nella sezione Erario, inserendo mese ed anno di riferimento in cui è stata addebitata la commissione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione del credito ed in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il Decreto Rilancio innalza al 50% il bonus pubblicità: si tratta di una agevolazione sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24, riconosciuta al contribuente che effettua investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati, ossia testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.
Non rientrano nell’agevolazione la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità su social media, le spese di produzione di volantini cartacei.
Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario
Entro il mese di marzo 2021 si otterrà comunicazione ufficiale dell’esito.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.