L’art. 57-bis del Dl 50/2017 dispone un credito d’imposta, altrimenti noto come bonus pubblicità, sugli incrementi delle spese per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle tv e radio locali, analogiche o digitali.
Tuttavia a seguito delle modifiche apportate dalla legge 178/2020 al Dl 50/2017, per gli anni 2021 e 2022, il bonus è riconosciuto in modo differenziato per le seguenti due ipotesi:
Beneficiari dell’agevolazione sono imprese, lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, e dal regime contabile, nonché enti non commerciali.
Entro il 31 marzo 2021, deve essere inviata apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La comunicazione, ha la funzione di prenotare il bonus per l’anno 2021.
Operativamente è necessario accedere all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fiscoline oppure tramite Spid, Cns o Cie, oppure delegare un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti) al fine di comunicare l’entità degli investimenti in pubblicità prevista per l’esercizio corrente e realizzata nel periodo precedente. Si ricorda inoltre che nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2022, sarà necessario confermare a consuntivo l’entità degli investimenti, tramite un’apposita dichiarazione sostitutiva.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.