Venerdì 10 luglio sono stati pubblicati il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativi al bonus sanificazione che definisce modello ed istruzioni, nonché la circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti. Di seguito esaminiamo le disposizioni definite.
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo per ogni beneficiario di euro 60.000 (pari al 60% del tetto massimo di spesa di euro 100.000), per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La circolare 20/E chiarisce che danno diritto al credito d’imposta le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta pertanto è riconosciuto anche a fronte di spese sostenute, dal 1 gennaio fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, da studi odontoiatrici, centri estetici, ecc, per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.
Il credito d’imposta viene riconosciuto anche per attività di sanificazione svolte in economia dai beneficiari: a tal fine, per determinare l’ammontare della spesa agevolabile, è possibile redigere fogli di lavoro moltiplicando le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario del dipendente, oltre al costo dei prodotti disinfettanti utilizzati. In ogni caso il valore deve essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari.
Per beneficiare del credito d’imposta è necessario l’invio di apposita comunicazione da parte del beneficiario, delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere. La comunicazione va inoltrata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
L’ammontare massimo del credito fruibile sarà definita da un moltiplicatore definito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre 2020. Solo dal giorno lavorativo successivo al provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24. Questa modalità ha l’obiettivo di rispettare il limite di spesa, definito in 200 milioni di euro.
In alternativa il credito potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o ceduto a terzi. (previa specifica comunicazione dell’Agenzia delle Entrate)
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Trattasi di misure per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico; il credito d’imposta è riconosciuto in compensazione nel modello F24 soltanto dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La comunicazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2020.
Anche in questo caso nel modello di comunicazione deve essere indicato l’ammontare delle spese già sostenute dal 1 gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo comunque non superiore a 80.000 euro, nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% delle spese (quindi il credito non può eccedere l’importo di euro 48.000).
Si evidenzia che il medesimo modello può essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle predette spese riferite a uno solo dei due crediti d’imposta oppure ad entrambi. Lo Studio è a vostra disposizione per la redazione delle comunicazioni.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.