Nella circolare del mese di maggio tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
16 maggio: versamento Iva mensile, Iva trimestrale, ritenute, contributi
31 maggio: presentazione modello Comunicazione Dati Liquidazioni Periodiche Iva
MODELLO “COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA”
Il D.L. n. 193/2016 ha previsto l’introduzione del modello “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”.
Detto modello deve essere redatto e trasmesso con scadenza trimestrale; i soggetti con liquidazione Iva mensile dovranno comunicare ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni Iva mensili.
Detto nuovo adempimento dovrà essere eseguito anche nel caso in cui la liquidazione Iva sia con eccedenza a credito. L’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (salvo proroga al 16 settembre per la scadenza di agosto).
Di seguito riportiamo le scadenze:
Per omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione da 500 a 2000 euro.
TRASMISSIONE DEI “DATI DELLE FATTURE (SPESOMETRO)”
Ulteriore adempimento è la “Comunicazione semestrale dei dati delle fatture (Spesometro)”. Detto adempimento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2017 per il primo semestre ed entro il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017. Poiché l’invio dei dati delle fatture deve essere analitico, è evidente che non è più possibile registrare in maniera riepilogativa le fatture di importo inferiore a 300 euro.
I nuovi adempimenti mirano evidentemente ad un maggior controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli adempimenti Iva. Risulta quindi indispensabile che tutte le fatture di ogni mese vengano consegnate allo Studio entro e non oltre il giorno 6 del mese successivo.
FATTURE CON MARCA DA BOLLO
La marca da bollo deve essere apposta obbligatoriamente su tutte le fatture, ricevute, parcelle cartacee esenti Iva che hanno un importo superiore a 77,47 euro. La marca da bollo deve essere applicata sull’originale della fattura che viene consegnata al cliente/paziente, previo suo annullamento, sbarrando il contrassegno adesivo ed apponendoci un timbro o la data di emissione della fattura.
La copia del documento che rimane all’emittente deve avere la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale”. La copia deve essere archiviata dall’emittente e contenere anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sull’originale, utilizzando la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale. Identificativo numero……..”.
Ricordiamo che l’obbligo di apporre la marca da bollo sulla fattura è a carico dell’emittente; la marca da bollo può avere data antecedente o corrispondente alla data di emissione, ma non successiva. Qualora l’emittente non consegni l’originale cartaceo al cliente/paziente ma la invii a mezzo email, dovrà applicare la marca da bollo sulla sua copia ed inviare al destinatario una scansione del documento con la dicitura “marca da bollo apposta in originale sulla copia del fornitore”.
Per ovviare a queste laboriose procedure imposte dalla legge, è possibile chiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate per poter assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale. Per comportamenti non conformi a quanto sopra riportato è prevista la sanzione da due a cinque volte dell’importo dovuto, oltre al pagamento della marca omessa.
VOUCHER
Dal giorno 17 marzo 2017 è vietato l’acquisto di voucher; sono ancora utilizzabili, entro il prossimo 31 dicembre, solo i buoni richiesti entro tale giorno. Non sarà più possibile invece registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.
I contratti che potrebbero prestarsi a rappresentare un’alternativa ai voucher potrebbero essere: il contratto di somministrazione, il lavoro intermittente, le collaborazioni coordinate e continuative; dette fattispecie devono comunque rispettare i requisiti normativi previsti affinché siano utilizzabili e sono da valutare i diversi costi aziendali che ne derivano.
MANOVRA FISCALE CORRETTIVA
Tra le misure che la manovra fiscale correttiva prevede segnaliamo:
– L’estensione dal 1 gennaio 2017 ai professionisti del regime dello split payment, ovvero la scissione dei pagamenti senza Iva nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
– La riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, per effettuare compensazione tra imposte, sarà necessario il visto di conformità;
– L’introduzione del regime della cedolare secca, aliquota del 21%, sui canoni di locazione breve (non superiori a 30 giorni) di immobili residenziali.
Lo Studio rimane a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.