Con questa circolare riprendiamo la nostra informativa mensile. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati con specifici approfondimenti riferiti alle continue novità conseguenti all’emergenza Covid (ci riferiamo in particolare all’attesa conversione in legge del recente decreto “Rilancio”).
16 giugno: versamento Iva mensile, ritenute, contributi, Imu primo acconto.
30 giugno: adempimenti fiscali prorogati (vedi lo specifico paragrafo)
Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020; la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC, ossia l’insiemi di Imu, Tasi e Tari) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La Nuova IMU ora incorpora la TASI, Tassa sui servizi indivisibili. La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che, a seguito delle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili del settore turistico-ricettivo:
Per effetto dei vari Decreti-legge che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il mondo, nel nostro Paese, la maggiori parte degli adempimenti fiscali che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020.
In dettaglio, l’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), in particolare, ha previsto la proroga al 30 giugno dei seguenti adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020:
Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di effettuare gli adempimenti nei termini originari. In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche dimenticanza.
Decreto Rilancio – Nuovo codice tributo per il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
La circolare 14/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 6 giugno 2020, nel commentare la norma in oggetto, per la quali si rinvia alla circolare di Studio del 21 maggio 2020, punto 8, ha istituito lo specifico codice tributo 6920, “Credito d’imposta canoni locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – art 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34”.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.