Nella circolare di luglio i temi principali trattati sono: la trasmissione telematica, la fatturazione differita e dei siti web.
Dal 1 luglio 2019 i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto, con volume di affari superiore a 400.000 euro annui sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Tale obbligo sarà esteso a tutti i commercianti dal 1 gennaio 2020. Per le attività iniziate nel corso dell’anno 2018, è necessario ragguagliare ad anno il volume di affari conseguito.
I registratori cosiddetti “telematici” devono essere censiti, attivati ed in servizio. La trasmissione telematica è effettuata dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione è effettuata solo con la ricezione dell’esito positivo emesso dall’Agenzia.
In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. I soggetti “multicassa” con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e trasmissione telematica può essere effettuata mediante un unico punto di raccolta.
In tal caso è richiesta la certificazione annuale del bilancio e la certificazione della conformità dei processi contabili da parte di un soggetto revisore. È previsto un credito d’imposta per l’acquisto/adattamento dei registratori pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di euro 250,00 in caso di acquisto e 50,00 euro in caso di adattamento.
Nella circolare di aprile vi avevamo segnalato l’ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo/revisore nelle SRL. In sede di conversione del Decreto “Sblocca cantieri” sono stati ridefiniti (raddoppiandoli) i valori che fanno scattare l’obbligo. Ora, la nomina dell’organo di controllo/revisore è obbligatoria se la società:
Le società SRL costituite al 16 marzo 2019, al superamento dei predetti limiti, “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla predetta data”, ovverosia entro il 16 dicembre 2019. L’obbligo viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcun limite.
Per beneficiare della fatturazione differita è necessario:
Non cambiano quindi le regole di emissione fino ad oggi conosciute e pertanto la stessa dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e comunque con esigibilità dell’Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione).
La circolare 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle fatture elettroniche è possibile indicare solo la data dell’ultima operazione.
Per i Clienti che si avvalgono dello Studio per la liquidazione dell’Iva, al fine di avere la tempistica necessaria alla elaborazione e controllo delle liquidazioni stesse, rimane la necessità di emettere le fatture e quindi renderle disponibili, entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo.
Anche se non si effettua commercio elettronico, quasi la totalità delle aziende dispone oggi di un proprio sito aziendale. Il Codice Civile dispone che i soggetti che dispongono di un sito aziendale, devono obbligatoriamente fornire i seguenti dati: ragione sociale, sede della società, Ufficio del Registro Imprese e relativo numero di iscrizione (REA), capitale versato, partita Iva e codice fiscale, eventuale indicazione che la società ha un socio unico. L’omessa indicazione della partita Iva, trattandosi di violazione di legge tributaria, comporta una sanzione da 258,33 a 2065,83 euro.
Le imprese che effettuano e-commerce devono inoltre fornire le seguenti informazioni aggiuntive: prezzi e tariffe, spese di consegna, fasi del contratto, contatti.
I trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare, che entro i successivi 10 anni provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento di classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, sono soggetti sino al 31/12/2021 a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 200,00 euro.
L’Istituto previdenziale, vista la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro nei 5 mesi dopo l’evento del parto, possibilità introdotta con la Legge di Bilancio 2019, emana le prime indicazioni affidandole al messaggio n. 1738/2019, in attesa di una più corposa circolare. È bene ricordare che, in tema di congedo di maternità, è ora consentito astenersi dalla prestazione lavorativa dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato attesti che tale opzione non danneggia la salute della gestante e del nascituro.
Al fine di consentire alle neo mamme di utilizzare tale facoltà, l’Inps precisa che occorrerà presentare la domanda di maternità prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite Contact center, spuntando la specifica opzione. Si ricorda, infine, che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede Inps competente, in originale e in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.