Nella circolare di novembre le nuove regole sulle detrazioni IVA, la definizione di liti pendentie a tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
16 novembre: versamento Iva mensile, Iva trimestrale, ritenute, contributi
30 novembre: versamento II acconto Irpef, Ires, Irap, Inps IVS
Detrazione Iva
Cambiano ancora una volta le regole per liquidare l’Iva: con decorrenza dal 16 novembre 2018 (D.L. n.119/2018 che riformula il DPR n.100/1998) sarà infatti possibile detrarre l’Iva anche per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo, così allineando l’obbligo di versamento d’imposta da parte del fornitore (Iva a debito) con quello di detrazione del cliente (Iva a credito). Quindi, se il cessionario/committente riceve per esempio nei primi 15 giorni di novembre una fattura relativa a operazioni effettuate nel corso del mese di ottobre, potrà detrarre l’Iva nella successiva liquidazione del 16 novembre. La norma è in vigore dal 24 ottobre 2018.
Stralcio dei debiti inferiori a 1000 euro
Stralcio automatico dei debiti residui, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Definizione liti pendenti
Il DL. 119/2018 introduce la possibilità di definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio. La norma prevede il pagamento del valore della controversia, cioè l’intero importo chiesto a titolo di imposte, esclusi interessi e sanzioni.
In caso di soccombenza del Fisco in 1° grado, si paga il 50% della controversia; in caso di soccombenza del Fisco in 2° grado, si paga il 20% della controversia.
La legge di bilancio 2019 in pillole
Ecco in sintesi cosa prevede la nuova legge di bilancio. Si ricorda che il provvedimento è provvisorio:
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.