Dal 1° gennaio 2020, in base alla modifica apportata dall’art. 3 del D.L. n.124/2019 non è più possibile utilizzare, in compensazione, i crediti IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro.
Per effetto di queste modifiche, quindi, tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).
In virtù dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA sia ai privati.
Non è, quindi, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.
L’obbligo, come sopra accennato, riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. bonus Renzi).
Per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta, quindi, va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate “Entratel” o “Fisconline”.
Per coloro che non hanno già affidato allo Studio l’incarico all’invio telematico delle deleghe F24, ci rendiamo disponibili per svolgere tale servizio. In tal caso contattate lo studio per la gestione della pratica.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.