Nella circolare di novembre dedichiamo spazio all’approfondimento sui corrispettivi telematici e sulle spese di rappresentanza detraibili.
Scadenze principali
16 novembre: versamento Iva mensile, ritenute, contributi 30 novembre: versamento secondo acconto imposte Ires, Irap, Irpef
A partire dal 1 gennaio 2020 tutti i gli operatori economici che esercitano commercio al minuto sono tenuti ad adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi.
L’obbligo è già in vigore dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000.
Ogni operatore dovrà quindi installare un registratore telematico, rivolgendosi a tecnici abilitati.
Giornalmente il registratore invierà all’Agenzia delle Entrate un file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri in un file formato XML elaborato al momento della chiusura giornaliera. A seguito dell’invio, il registratore riceve dal sistema l’esito del controllo. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file: se l’esito è negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, e si rende necessario un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
In ogni caso i dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati. In caso di corrispettivi giornalieri pari a zero, il relativo flusso dovrà essere trasmesso in occasione della prima operazione.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l’assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale, ma l’esercente deve continuare ad emettere il “documento commerciale” (scontrino) salvo che sia emessa fattura. Resta inoltre fermo l’obbligo di emissione di fattura ove richiesta dal cliente.
Il “documento commerciale” costituisce titolo per l’esercizio del diritto di garanzia, e contiene data e ora di emissione, numero progressivo, intestazione e numero partita Iva dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e quello pagato.
Il nuovo sistema dei corrispettivi telematici implica l’abolizione delle ricevute fiscali. I soggetti che effettuano poche operazioni giornaliere (pensiamo ad artigiani come officine di riparazione autoveicoli o saloni di bellezza) che fino ad oggi utilizzavano le ricevute fiscali, e che considerano eccessivamente gravosa l’installazione di un registratore telematico ed i conseguenti adempimenti sopra descritti, possono, in alternativa, valutare l’emissione di un documento commerciale cui far seguire l’emissione di fattura elettronica: in tal caso sarà necessario indicare correttamente tutti i dati dei clienti.
Nella circolare di ottobre si è affermato che l’Iva relativa alle spese di rappresentanza è detraibile. Si chiarisce che detto comportamento è corretto per quanto riguarda le cosiddette “spese di ospitalità” (spese di viaggio, vitto ed alloggio di clienti anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi dell’impresa o nel corso di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa). Queste spese sono definite di rappresentanza, in quanto tese ad un incremento di vendite o ricavi, e comportano la detraibilità dell’Iva.
Le spese sostenute per eventi finalizzati in prevalenza allo sviluppo di pubbliche relazioni (per esempio l’azienda organizza una festa con buffet per inaugurare un nuovo stabilimento, ed invita alcuni clienti, i propri dipendenti, autorità pubbliche e giornalisti) esulano dalle spese di ospitalità pure e sono pertanto da considerare con Iva indetraibile. La qualificazione di spese tese allo sviluppo di pubbliche relazioni attrae anche le spese sostenute a favore di clienti, che non sono distinguibili da quelle che riguardano gli altri partecipanti. Si tratta quindi di spese di pubblicità e propaganda, in quanto tese a migliorare l’immagine dell’azienda, e comportano l’indetraibilità dell’Iva.
Risulta evidente che la normativa delle spese di rappresentanza è piuttosto insidiosa e complessa; il nostro consiglio è di cercare, ove possibile, di sfruttare al massimo la norma prevista per gli omaggi di valore fino a 50 euro, per i quali è chiaramente stabilita la deducibilità integrale del costo e la detraibilità dell’Iva (art 19-bis1, comma 1 lettera h) del DPR 633/1972.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.