Totalmente rinnovata nell’anno 2020 la disciplina delle agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi: i famosi super/iper ammortamenti introdotti negli ultimi anni (che si concretizzavano in maggiori costi deducibili dal reddito).
Da quest’anno saranno sostituiti dal riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 con una casistica che può essere così sintetizzata:
Si tratta quindi di investimenti effettuati nel 2020 in beni nuovi generici (per i quali prima vigeva il superammortamento), i beni strumentali nuovi industria 4.0 (per i quali vigeva l’iperammortamento), i beni immateriali (in precedenza beneficiari del superammortamento dei beni immateriali).
Per i beni riferiti alle ultime due categorie, l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale.
Focalizzandoci ora sugli investimenti in beni generici nuovi, il credito spetta sia ad imprese che a lavoratori autonomi, anche se gli stessi hanno optato per il regime forfettario di definizione del reddito.
L’agevolazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.
Gli investimenti devono essere effettuati nel 2020 o entro il 30 giugno 2021 a condizione che l’ordine sia accettato dal venditore e che sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia, sia in proprietà che in leasing (beneficio a favore dell’utilizzatore).
Sono esclusi dal beneficio i veicoli di cui all’art.164 comma1 Tuir (autovetture e motocicli), i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.
Il credito d’imposta è pari al 6% del costo, con un massimale di 2 milioni di euro, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione di beni agevolati.
Detto credito non soggiace alle recenti limitazioni (per crediti superiori a 5000 euro, preventiva presentazione del modello Redditi) e quindi, per investimenti effettuati nel 2020, potrà essere utilizzato sin dall’ 1 gennaio 2021.
Il credito d’imposta non può essere ceduto, non è tassabile, non rileva nel rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Il beneficiario, a pena di revoca, deve conservare la documentazione comprovante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’agevolazione.
Fatture e documentazione devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in essere “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.1 commi da 184 a 194, Legge n.160/2019”.
Se il bene viene acquisito dall’estero, l’indicazione dovrà essere riportata nella causale del bonifico (a questo proposito si attende un avallo da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Se il bene agevolato è ceduto o destinato a strutture produttive situate all’estero, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente; il maggior credito utilizzato va riversato senza sanzioni ed interessi. Per cessioni antecedenti al secondo anno, il credito viene totalmente azzerato.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.