Il 17 marzo è stato pubblicato il Decreto “Cura Italia”, che come ben sappiamo recepisce le misure di sostegno economico conseguenti all’emergenza Coronavirus.
In considerazione dell’impatto del Decreto Cura Italia, riepiloghiamo ed approfondiamo, per quanto possibile, le norme in esso contenute ben tenendo conto che la sua attuazione è legata al varo dei relativi decreti attuativi.
Soggetti maggiormente colpiti: ci riferiamo a tutte le attività di ristorazione, di trasporto, sportive, si istruzione, di svago, eccetera. Per questi soggetti i versamenti di ritenute di lavoro dipendente ed assimilati, Iva, contributi previdenziali ed assistenziali ed Inail, sono sospesi sino al 31 maggio 2020 e potranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro: sono sospesi sino alla data del 31 maggio 2020 i versamenti scadenti dal 8 al 31 marzo 2020 relativi a ritenute di lavoro dipendente ed assimilati, Iva, contributi previdenziali ed assistenziali ed Inail, e potranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici sia Inps che Inail, in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi verranno effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza sanzioni ed interessi.
Differimento degli altri adempimenti tributari: il termine di presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, degli Esterometri relativi al primo trimestre 2020, delle Comunicazioni Lipe relative al primo trimestre 2020, dei Modelli Intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile (o al primo trimestre 2020) sono differiti alla data del 30 giugno 2020.
Obbligo di fatturazione elettronica: non vi è alcun differimento in merito.
Bonus per lavoratori autonomi: ad artigiani, commercianti, coltivatori, liberi professionisti (non iscritti alle Casse) e collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo; l’indennità sarà erogata (nei limiti degli importi stanziati) dall’Inps, previa domanda telematica (le cui modalità verranno definite da specifica circolare Inps). L’indennità non concorre alla formazione di reddito e non è cumulabile col reddito di cittadinanza.
Credito d’imposta del 50% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: si riferisce a spese sostenute nell’anno 2020, con un tetto massimo di 20.000 euro e nel limite di una spesa complessiva fissata in 50 milioni di euro; le modalità sono in corso di definizione.
Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020: riguarda esclusivamente locazioni di immobili censiti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); sono escluse le attività identificate come essenziali (vendita alimentari, farmacie, parafarmacie).
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante mod F24, codice tributo 6914, operativo dal 25 marzo 2020, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Donazioni da parte di persone fisiche e detrazioni fiscali: è riconosciuta una detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro a favore di interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.
Donazioni da parte di imprese e detrazioni fiscali: le donazioni sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Ai fini Irap si considerano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese: per il periodo dal 17 marzo al 17 dicembre 2020, viene prevista la gratuità della garanzia del fondo con sospensione del versamento delle commissioni per l’accesso al fondo. Il limite per la concessione della garanzia passa da 2,5 a 5 milioni.
Fondo solidarietà mutui prima casa esteso a lavoratori autonomi e professionisti: sospensione delle rate del mutuo per il periodo dal 17 marzo al 17 dicembre 2020; i soggetti interessati dovranno autocertificare un calo del fatturato di un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza dell’emergenza Covid-19
Moratoria di finanziamenti e mutui: le piccole e medie imprese possono godere delle seguenti misure:
Per tutte queste misure, l’azienda dovrà autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità conseguenti a Covid-19.
Avvisi di accertamento esecutivi: i versamenti che scadono dal 8 marzo al 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Non è chiaro se il pagamento dovrà comprendere la corresponsione di interessi. Per quanto riguarda i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, la stessa ritiene che non possa essere applicata la proroga. Si attendono chiarimenti in merito.
Avvisi di addebito INPS: i termini di pagamento sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Trattasi di atti mediante i quali Inps recupera contributi previdenziali non versati a prescindere dalla ragione dell’omissione (mancato versamento, evasione).
Cartelle di pagamento: sono postergati al 30 giugno 2020 i termini scadenti dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Rimane ferma la possibilità di dilazione dei ruoli: la domanda andrà presentata entro il 30 giugno 2020.
Altri atti impositivi: solo gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito Inps e le cartelle di pagamento beneficiano della proroga al 30 giugno 2020 del versamento; ogni altro atto segue le ordinarie scadenze.
Società – Approvazione del bilancio: è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dichiarazione rifiuti: è prorogata al 30 giugno 2020 la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.