Nella circolare di ottobre diamo ampio spazio al decreto dignità e a tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
16 ottobre: versamento Iva mensile, ritenute, contributi previdenziali.
30 ottobre: invio dichiarazioni Ires, Irpef, Irap.
Sospensione delle compensazioni rischiose
Dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni che presentano profili di rischio, per controllare l’utilizzo del credito e ovviamente con lo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Qualora in seguito alla sospensione l’Agenzia ritenga di scartare il modello F24, i pagamenti in esso contenuti si considerano non eseguiti: in questo caso sarà necessario riversare il debito avvalendoci del ravvedimento operoso.
Proroga iperammortamento
Per beneficiare della proroga dell’iperammortamento al 31 dicembre 2019, è necessario che l’ordine di acquisto di “beni 4.0” risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2018 e che entro lo stesso termine sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Inoltre si può beneficiare del contributo erogato dal Mise (legge Sabatini) in quote annuali per cinque anni pari all’ammontare degli interessi al tasso del 2,75% sul finanziamento erogato per l’acquisto del bene. Il contributo Misa sale al 3,75% per gli investimenti in tecnologie digitali (industria 4.0).
La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato ulteriori modifiche al decreto stesso. In particolare, la legge ha introdotto uno specifico regime transitorio, di cui si dirà diffusamente più oltre, per l’applicazione della nuova disciplina al contratto a tempo determinato.
A seguito di tali ulteriori modifiche si fornisce, qui di seguito, un’indicazione schematica dello stato dell’arte della norma che regola il contratto a termine, con indicazione della precedente disposizione.
Durata e proroghe – La nuova durata del contratto a tempo determinato viene ridotta complessivamente a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, rispetto al precedente limite di 36 mesi. Occorre, però, specificare che soltanto i primi 12 mesi di durata risultano “liberi”, in quanto al superamento di tale limite, e comunque entro i 24 mesi totali, sarà necessaria la presenza di specifiche causali. Come vedremo più oltre, la normativa risulta differente nel caso dei rinnovi.
Resta valida la possibilità di stipulare un contratto a termine di ulteriori 12 mesi (dopo i 24 totali), a mezzo di apposita procedura presso l’ITL.
Il numero delle proroghe contrattuali, disponibili alle parti, si riduce da 5 (precedente normativa) a 4.
Le causali – secondo la nuova disciplina, dopo i primi 12 mesi di durata contrattuale, per i quali non è necessaria l’indicazione di alcune causale (N.B. la norma precedente consentiva una durata di 36 mesi senza motivazione), l’ulteriore durata del contratto (tra i 12 e i 24 mesi) dovrà essere assistita dalla presenza di una delle seguenti causali:
Su tale punto occorre poi fare una differenziazione per i distinti casi di rinnovo (scadenza del contratto e stipula di uno nuovo dopo lo stacco, richiesto dalla normativa, di 10 o 20 giorni) e di proroga contrattuale (prolungamento della durata e degli effetti, del contratto).
L’apposizione delle causali al contratto dovrà avvenire subito al primo rinnovo, indipendentemente dal fatto che il contratto originario abbia o meno superato i 12 mesi. In caso di proroga, al contrario, le causali saranno necessarie solo nel caso di superamento dei 12 mesi totali di rapporto.
Costo contributivo – In termini di costo aziendale, le novità normative introducono un aumento collegato esclusivamente ai rinnovi, restandone escluse le eventuali proroghe. Viene infatti stabilito che, in occasione dei citati rinnovi, al consueto contributo dell’1,40% debba aggiungersi un ulteriore 0,50%, per ciascun rinnovo.
I termini di impugnazione – Nella precedente normativa era concesso al lavoratore un termine per l’impugnazione fino a 120 giorni (termine di decadenza); la nuova normativa estende quest’ultimo termine a 180 giorni.
Applicabilità temporale delle novità e periodo transitorio – Come detto in premessa, la Legge di conversione ha previsto una sorta di periodo transitorio per l’applicazione delle nuove disposizioni. Nello specifico, l’emendamento introdotto recita: “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Tale novità ha destato perplessità interpretative in ordine al regime applicabile ai contratti a termine e alle loro evoluzioni in relazione al momento di loro stipula/esecuzione. Sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali e celeri sul tema.
Non applicabilità delle nuove disposizioni – Le suddette disposizioni non risultano applicabili ai contratti stagionali per quanto concerne, nei casi di proroga e rinnovo, le nuove causali introdotte. Tali tipologie, si ricorda, sono comunque esenti anche dalla limitazione temporale massima, dalla limitazione quantitativa del numero dei contratti in essere e dagli stacchi contrattuali.
Tutte le novità legislative sopra esposte non sono applicabili ai contratti a termine stipulati dalle P.A..
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.