Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità, che rende definitive le disposizioni fino ad ora annunciate, vi aggiorniamo nel merito, evidenziando sin d’ora che non ci sono rilevanti novità rispetto a quanto anticipatovi con la circolare del 7 aprile scorso.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi. I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, residenti in Italia, con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in parola (in genere l’anno 2019), che hanno subito una diminuzione del fatturato del 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi nell’anno 2019, possono sospendere, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti relativi a:
La sospensione per i versamenti di aprile non condiziona quella per i versamenti di maggio e viceversa: per ogni mese (marzo ed aprile) si deve valutare la riduzione di fatturato.
La sospensione dei versamenti opera anche per i soggetti che operano da data successiva al 31 marzo 2019, a prescindere dalla riduzione del fatturato.
La sospensione riguarda tutti i contributi previdenziali e comprende (relativamente alla scadenza del 16 maggio) anche la prima rata fissa dei contributi IVS (artigiani e commercianti).
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, le norme sopra riportate si applicano se hanno subito una diminuzione del fatturato del 50% (quest’ultima norma non si applica ai soggetti residenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, per i quali la diminuzione del fatturato deve essere comunque del 33%).
In ogni caso, i versamenti così sospesi, dovranno poi essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate sempre a partire dal 30 giugno.
Acconti Irpef, Ires, Irap 2020. Ai soggetti che verseranno gli acconti 2020 con il sistema previsionale (ossia basato sul reddito dell’anno in cui si versa l’acconto) non saranno richieste sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti si riveleranno non inferiori all’80% del dovuto riferito al 2020.
E-fattura ed imposta di bollo. Qualora l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno risulti di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre (20 luglio).
Peraltro, se anche considerando l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento relativo ai primi due trimestri dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno (20 ottobre).
Credito d’imposta del 50% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito viene esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine ed occhiali.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.