Di seguito riportiamo una sintesi delle principali misure contenute del “Decreto Rilancio”. Si ricorda che le norme potranno essere modificate in sede di conversione in legge del provvedimento e che l’attuazione delle novità contenute è comunque subordinata all’emanazione di specifici decreti attuativi.
Irap, sospensione del versamento – Le imprese ed i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi 2019 non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento del saldo Irap dovuto per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Concessione di contributi a fondo perduto esentasse – I titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e titolari di partita Iva, con un ammontare di compensi/ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro e con fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato di aprile 2019, hanno diritto ad un contributo calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019
Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Rafforzamento patrimoniale – Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.
Requisiti:
Bonus 600 euro – È prevista l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro decisa nel decreto “Cura Italia”.
Bonus 1.000 euro – Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
La procedura prevede una richiesta indirizzata ad Inps, che a sua volta comunica all’Agenzia delle Entrate per i necessari riscontri sulla verifica dei requisiti sul reddito L’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è anche prevista a favore di lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Per i lavoratori autonomi senza partita Iva è prevista un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, se, per effetto dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Anche gli incaricati alle vendite a domicilio rientrano nel beneficio, se nel 2019 hanno avuto un reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro e sono titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ecobonus – È previsto l’incremento al 110% della detrazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli interventi indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli precedentemente indicati. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
L’agevolazione della detrazione è prevista anche per interventi antisismici sugli edifici, nonché per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati.
La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Inoltre l’agevolazione riguarda anche l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Attenzione: la detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di ecobonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. Per tutti questi interventi, in luogo della detrazione, è possibile ottenere uno sconto dal fornitore oppure trasformarla in credito d’imposta, cedibile a terzi, banche incluse.
Credito d’imposta per adeguamenti di ambienti di lavoro – Credito d’imposta nella misura dell’60 per cento (per un importo massimo di 80.000 euro) delle spese sostenute nel 2020. Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 e cedibile ad altri soggetti,
Sospensione dei versamenti – La precedenti sospensioni dei versamenti non effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio, che portavano la scadenza di detti versamenti alla data del 31 maggio (Decreto “Cura Italia”), poi spostato al 30 giugno (“Decreto Liquidità”), sono ora prorogate al 16 settembre 2020 in unica soluzione, o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.
Mascherine ed Iva – Iva al 5% per le mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale. Fino al 31 dicembre 2020 tali beni saranno esenti da Iva.
Spese di sanificazioni di ambienti di lavoro – Credito d’imposta del 60% (fino ad un importo massimo di 60.000 euro) sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione.
Accertamenti tributari – Sino a fine anno 2020 sono sospesi i controlli formali e gli avvisi bonari; le cartelle di pagamento hanno i termini di decadenza per la notificazione prorogati di un anno.
Affitti e crediti d’imposta – Istituito il credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione di immobili non abitativi, destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o di libera professione.
I soggetti beneficiari non devono avere ricavi o compensi (anno 2019) superiori a 5 milioni e, con riferimento a ciascun mese rispetto al mese dell’anno precedente, aver subito una riduzione del fatturato del 50%. Nel caso di affitto d’azienda il credito è riconosciuto nella misura del 30% del canone. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo successivamente al pagamento del relativo canone, e può essere ceduo al locatore o concedente, nonché alle banche.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.