In conseguenza alla seconda ondata dell’epidemia, vi informiamo sulle novità legate all’emergenza Covid previste da Decreto Ristori Bis.
Sono sospesi i versamenti in scadenza il 16 novembre (per i contribuenti mensili, Iva di ottobre, per i contribuenti trimestrali, Iva del III trimestre) relativi ad Iva e ritenute su lavoro dipendente per
Attenzione, si tratta di una sospensione: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
L’art 6 del Decreto Ristori bis sospende il versamento della seconda rata degli acconti d’imposta in scadenza il 30 novembre 2020; ci riferiamo agli acconti di Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive, addizionali, imposte patrimoniali per i soggetti con duplice requisito, soggettivo ed oggettivo.
Requisito soggettivo: soggetti che esercitano attività economiche cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e con ricavi non superiori a 5.164.569. Possono beneficiare del differimento anche i soggetti in regime forfettario (L190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011).
Il differimento riguarda anche i soggetti che partecipano a società con i predetti requisiti, che devono dichiarare redditi per trasparenza: si tratta di soci di società di persone, collaboratori di imprese familiare, componendi di associazioni tra professionisti, soci di società trasparenti.
Requisito oggettivo: nel primo semestre 2020 l’ammontare del fatturato (o corrispettivi) sia diminuito di almeno il 33% rispetto al primo semestre dell’anno 2019. Il DL “Ristori bis” elimina questo requisito solo per
Anche in questo caso si tratta di una sospensione: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
I soggetti operanti nei settori indicati nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis” con sede operativa (e quindi non rileva sede legale o domicilio fiscale) nelle zone rosse possono godere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta sui canoni di locazione introdotto dal precedente DL “Ristori”.
La misura del credito è pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione, 30% per canoni di affitto d’azienda comprensivi di immobile ad uso non abitativo. Si tratta di fatto di una riproposizione del contributo previsto nei mesi scorsi.
Operativamente, rimane l’obbligo di confronto del fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno in corso con quello registrato nei corrispondenti mesi del 2019 (eccezion fatta par le imprese avviate a far data dal 1.1.2019), diretto ad accertare la riduzione del volume d’affari di almeno il 50%.
La rilevazione dello scostamento va eseguita prendendo a riferimento i ricavi delle operazioni effettuate che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche.
In caso di rinegoziazione del contratto con riduzione del corrispettivo, la base di calcolo rilevante per la determinazione del credito corrisponde al canone mensile aggiornato (e pagato) all’esito della modifica contrattuale. Il credito non concorre a formare base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini Irap.
Il “bonus sanificazione”, previsto dal “Decreto Rilancio”, aveva previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per sanificazione e dispositivi per protezione individuale.
Basandosi sulle richieste pervenute e rapportandole con i fondi disponibili, con Provvedimento del 11/9/20 l’Agenzia delle Entrate aveva definito nel 9,385% (pari al 60% di 15,643) la percentuale da applicare sulla spesa sostenuta (ho speso 10.000 euro, avrò un credito di 938,50 euro).
L’incremento dei fondi disponibili (definito dal “Decreto agosto”) comporta una nuova percentuale del 28,297% (pari al 60% di 47,1617) da applicare all’importo di spesa sostenuta (riprendendo l’esempio, ho speso 10.000 euro, avrò un credito d’imposta di 2.829,70 euro).
Il recente “Decreto Ristori” (DL137/2020) riconosce un nuovo contributo a fondo perduto riservato ad operatori del settore ricettivo (alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, bar, strutture sportive e turistiche).
Il contributo spetta
Il contributo è riconosciuto
La percentuale di ristoro varia a seconda del codice attività. L’importo massimo del contributo è di 150.000. l’importo è in ogni caso non tassabile ed è accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Non è dovuta la seconda rata Imu concernente gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 DL 149/2020 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati in zone rosse. Lo Studio provvederà ad applicare l’agevolazione.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.