Nella circolare di maggio approfondiamo i temi riguardanti il default bancario, l’assegno unico universale e le nuove detrazioni previste dal bonus immobili.
Le nuove stringenti norme impongono estrema attenzione nei rapporti bancari
La nuova normativa riguarda sia imprese che privati che hanno una linea di credito. Le nuove regole prevedono che la banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default” quando viene superata una soglia di rilevanza, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni creditizie che il cliente ha presso la banca.
Quando si entra in default? Quando il cliente supera la soglia di rilevanza e presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi.
Da quale somma si applicano le nuove regole? Per i clienti “privati”, importo superiore a 100,00 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni creditizie verso la banca. Per i clienti “imprese”, importo superiore a 500,00 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni creditizie verso la banca. Si consideri peraltro che oggi non è più possibile compensare importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate.
Quando si esce dal default? Quando l’arretrato viene regolarizzato e sono trascorsi almeno 90 giorni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato.
Perché è importante osservare le nuove regole di default? Per evitare la classificazione a “default” e la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia. La nuova classificazione renderà più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti. Si consiglia pertanto di verificare frequentemente i saldi di conto corrente e di rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e il piano di rimborso dei propri finanziamenti.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la legge n. 46/2021 che contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. Con la denominazione “unico” si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico.
La misura unifica le agevolazioni e spetterà a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE, ma avrà probabilmente una componente fissa e verrà assicurato per ogni figlio minorenne e per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza; per i figli maggiorenni e fino a 21 anni spetterà a determinate condizioni.
L’assegno sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza, e verrà riconosciuto sotto forma di credito di imposta o erogazione diretta della somma dovuta. A tal fine sarà quindi opportuno, per chi avesse figli a carico, provvedere ad ottenere l’Indicatore ISEE.
L’entrata in vigore di tale istituto è prevista per il 1° luglio 2021 ma sono ancora molte le decisioni in merito che il governo deve adottare e non è certo si riesca ad applicare dalla data prevista.
L’Assegno Unico sostituirà sei misure di sostegno:
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi e verrà riconosciuto mensilmente per:
L’assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento o divorzio l’assegno, se manca un accordo viene erogato al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.
In caso di figlio maggiorenne a carico l’importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
L’importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni. Indicazioni più dettagliate vengono fornite per la determinazione dell’assegno a favore dei figli disabili.
La maggiorazione dell’assegno dovrà essere prevista secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.
L’assegno è liquidato come credito d’imposta ovvero come erogazione mensile di una somma in denaro. Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza l’assegno è corrisposto congiuntamente e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo reddito (o pensione).
La percezione dell’assegno è quindi pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza tuttavia, ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo, si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del RdC attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
L’assegno è compatibile anche con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso.
Allo studio una rimodulazione ed omogeneizzazione della normativa con una sola percentuale di detrazione del 75%
Sappiamo che esistono vari bonus relativi agli immobili, con percentuali di detrazione che vanno dal 36% (bonus verde), passano al 50% (ristrutturazione) o al 65% (risparmio energetico) o al 90% (bonus facciate) ed arrivano al 110% (superbonus). Risulta allo studio del Governo una revisione della normativa, che prevede un’unica aliquota del 75%: quindi, chi è interessato ad una procedura di superbonus 110% o un bonus facciate (90%) acceleri le cose, chi ha in mente altri interventi ponderi un rinvio dell’operazione.
Scadenze fiscali principali di maggio
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