Cambiano le regole per le fatture ricevute da associazioni sportive ASD/SSD per pubblicità o sponsorizzazioni
Le fatture emesse da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possono essere cartacee o elettroniche a seconda del regime dalle stesse adottato.
Le ASD/SSD con ricavi inferiori ai 65.000 euro (nell’anno precedente) che hanno optato per il regime forfettario L.398/91 non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica (nulla vieta che la emettano con applicazione dell’Iva).
Le ASD/SSD con ricavi superiori ai 65.000 euro (nell’anno precedente) hanno l’obbligo della fattura elettronica (tipo TD1 con iva) ma qualora non venga emessa elettronica dalla ASD sarà compito del cessionario predisporre ed inviare allo SDI una fattura elettronica tipo TD1 riportando gli estremi della ASD/SSD nella sezione cedente, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente, specificando in descrizione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore.
Nulla cambia in termini di registrazione della fattura, che sarà “attiva” per l’ASD/SSD e “passiva” per il fornitore.
Si consiglia pertanto, al ricevimento di una fattura cartacea, la verifica che sia riportata nel documento stesso (o in allegato) la seguente dichiarazione:
“Io sottoscritto………… presidente della ASD……………… C.F./P.IVA ………… dichiaro che la società……………..ha optato per il regime di cui alla legge 398/91 e che nell’anno precedente non ha superato i 65.000 euro di proventi commerciali”
Dal 1 gennaio 2022 la soglia per i trasferimenti di denaro contante scende a 1.000 euro
Attenzione ai trasferimenti di denaro contante: la nuova soglia è di 1.000 euro.
Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto Iva
Rimangono inalterate le consuete modalità di calcolo (dati storici, dati previsionali, dati effettivi). Qualora necessitiate di chiarimenti vi preghiamo di contattare lo Studio.
Il versamento va effettuato in unica soluzione. L’acconto verrà poi detratto dalla liquidazione definitivamente determinata con riferimento al periodo cui lo stesso si riferisce.
Riepiloghiamo brevemente le regole da seguire per detrarre l’Iva delle fatture di fine anno
Come noto, ai fini della detrazione Iva è determinante la data ricezione da parte dell’acquirente/committente.
L’art. 19, comma 1 DPR 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell’Iva a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art.6, comma 5, DPR 600/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’Iva e il termine ultimo entro cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva è individuato nel termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Riteniamo quindi opportuno che provvediate a sollecitare ai vostri fornitori la trasmissione delle fatture elettroniche riferite agli acquisti del mese di dicembre entro l’anno: è necessario che la data di consegna da parte del Sistema di Interscambio non sia successiva alla data del 31 dicembre 2021.
Nella circolare di novembre, con riferimento agli omaggi a dipendenti, è stato erroneamente riportato l’importo di euro 258,23 quale massimale per non far concorrere l’omaggio al reddito del dipendente; per l’anno 2021 detto importo è stato elevato ad euro 516,46.
Riepiloghiamo le incombenze legate all’inventario di magazzino di fine anno
Con l’approssimarsi della fine dell’anno tutte le aziende, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere con la massima diligenza l’inventario fisico delle rimanenze di magazzino con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2021). È quindi necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a:
esistenti alla data del 31 dicembre 2021 presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).
La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile.
Ai fini della valutazione delle giacenze sono esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, come beni ricevuti in deposito, beni in lavorazione, beni in conto visione.
Le rimanenze possono essere valutate al costo storico ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per calcolare il costo delle rimanenze il metodo più attendibile è quello della valutazione a costi specifici, ma è adatto per imprese con pochi prodotti ed a valore unitario elevato (per esempio le imprese edili). In alternativa è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Alla luce di quanto sopra esposto si invitano i Gentili Clienti a predisporre l’inventario con la massima cura e precisione, tenendo conto che, sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze deve essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio è a disposizione per approfondire e supportare la vostra azienda. Potete contattare Oracon al numero di telefono 030 3532540 oppure via email a segreteria.oracon@oracon.it.
In occasione delle Festività Natalizie, lo Studio resterà chiuso al pubblico dal 24 dicembre incluso e riaprirà il giorno 10 gennaio 2022. Porgiamo a Voi ed alle Vostre famiglie i nostri migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.