Un iter procedurale lungo più di 15 mesi ma oggi, dopo vari passaggi parlamentari, finalmente il Ddl sul lavoro autonomo e agile è legge.
Il documento che mira a diventare il nuovo “Statuto dei lavoratori autonomi”, nell’ultimo esame in Parlamento ha incassato una serie di modifiche di un certo rilievo, facendolo salire complessivamente a 26 articoli, con tutele e diritti ampliati a circa 2 milioni di professionisti e titolari di Partita Iva.
Il provvedimento sale a 26 articoli suddivisi in tre capi:
Tra le ultime modifiche apportate al provvedimento, la precisazione che tutte le amministrazioni pubbliche debbano promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi; e ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca (senza fare così concorrenza alle imprese).
Confermato poi per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, la conservazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio.
Il ddl introduce anche misure dedicate allo smart working prevedendo per il lavoratore autonomo, come ha spiegato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, il “diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda, alle garanzie in tema di salute e sicurezza, all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”.
Maternità
Per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps sale da 3 a 6 mesi il periodo di congedo parentale di cui usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Viene inserito un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche in altra gestione o cassa di previdenza). Durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l’indennità pur continuando a lavorare (non scatta l’astensione obbligatoria). La norma, inoltre, stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio per chi presta la propria attività in via continuativa.
Indennità di malattia
Il Ddl prevede un incremento notevole dei beneficiari dell’indennità malattia, comprendendo soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale e prevedendo, eventualmente, l’esclusione dal beneficio per gli eventi di durata inferiore a 3 giorni.
Professionisti e tutele
Sono regolate le transazioni commerciali già in vigore applicate a professionisti, artigiani e collaboratori coordinati: i pagamenti per le prestazioni dovranno avvenire entro un termine concordato, mai superiore a 60 giorni, e se il termine non è stabilito la scadenza naturale sarà entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
Costi deducibili per la formazione
Saranno deducibili, entro i diecimila euro all’anno, i costi sostenuti per seguire master, o corsi di aggiornamento, o per iscriversi a convegni. Il tetto di deducibilità scende a cinquemila euro per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi accreditati. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Bandi di gara
I professionisti autonomi potranno partecipare agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca.
Smart working
Grande spazio allo smart working, vale a dire la modalità di esecuzione del rapporto subordinato “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, e con “il possibile utilizzo di strumenti tecnologici”. L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalità lavoro agile, è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile.
Il passaggio alla modalità “smart” è prevista da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
Indennità di disoccupazione
Sarà riconosciuta, a partire dal 1° luglio 2017, la cosiddetta “Dis-coll”, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 da un decreto attuativo del Jobs Act, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%.
Enti previdenziali
Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori prestazioni sociali, “finanziate da apposita contribuzione”, destinate soprattutto ad associati vittime di una “significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà”, o con “gravi patologie”.
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