Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5
mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e poi prorogato dalla L. 208/2015 e
dalla L. 232/2016 sino al 2021.
Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono
essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di un giorno, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima.
Esonero contributi delle lavoratrici madri
In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento
dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data
del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo
di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Modifiche alle disposizioni generali in materia di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015)
Si precisa che la “cassa Covid” è cessata al 31-12-2021, pertanto dal 01-01-2022 sarà utilizzabile la cassa
integrazione prevista dal D.Lgs. 148/2015 cui la Legge di Bilancio ha apportato alcune piccole modifiche per
il settore industriale rimanendo però inalterata la procedura (ad es.: comunicazione preventiva alle OO.SS e
pagamento dell’addizionale prevista, ecc.).
Per tutto il settore “non industria” sono state introdotte le integrazioni salariali in capo agli enti bilaterali ove
previsti o al Fis con conseguente versamento a tali enti da parte delle aziende che fino ad ora ne erano escluse.
In caso di necessità di cassa integrazione si invita a contattare lo studio al fine di poter procedere con le
richieste nei termini necessari.
Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps,
che siano stati destinatari durante l’anno 2021, in quanto fragili, del trattamento previsto per il ricovero
ospedaliero per i periodi di assenza dal servizio (articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020), laddove la prestazione
lavorativa non sia stata resa in modalità agile, viene riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro,
per l’anno 2022, qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia. L’indennità non
concorre alla formazione del reddito e non è
riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti, nel limite di
spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Stretta sui tirocini non curriculari
Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla
formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia
funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il Governo e le Regioni concluderanno, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un
accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base
dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con
difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione,
la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in
relazione alle dimensioni d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del
tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione
di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso
la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.La mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) comporta, a carico del trasgressore, l’erogazione
di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura
variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L.
689/1981.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto
ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno
di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che è tenuto, nei confronti
dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1, L.
92/2012, che riguardavano i tirocini formativi e di orientamento.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità in merito.