È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che contiene la proroga delle limitazioni alle attività economiche, con alcune modifiche e integrazioni, con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i D.P.C.M. dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020, in quanto il nuovo D.P.C.M. riassume e integra quanto già in precedenza disposto.
Temi principali della proroga
- In linea di massima, continua a valere quanto già prescritto. Il lavoro da remoto è consigliato, indipendentemente dal settore, perché consente di non spostarsi;
- Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- Quanto alle attività professionali, è raccomandato il lavoro da remoto, il ricorso a ferie e congedi retribuiti o altri strumenti da contratto collettivo, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- L’articolo 2 del D.P.C.M. riguarda le attività produttive industriali e commerciali (codici ATECO). Per le attività commerciali e i servizi professionali vale anche quanto previsto dall’articolo 1, in particolare: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Vi sono attività consentite previa notifica al Prefetto (ad esempio attività di filiera e per i servizi essenziali o strategici, ciclo produttivo continuo se non per servizio pubblico essenziale, industria dell’aerospazio e della difesa).
- Le attività non sospese devono comunque rispettare il protocollo di sicurezza del 14 marzo 2020.
- Le attività sospese a seguito delle modifiche introdotte completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro 3 giorni dall’adozione del Decreto di modifica.
- Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione. È anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- L’articolo 5 del D.P.C.M. introduce la possibilità di transiti e soggiorni di breve durata in Italia esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, disponendo le regole per tali transiti e soggiorni.
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