Poiché il 28 febbraio è giorno di scadenza di numerosi adempimenti, il Ministero dell’Economia ha prorogato la data di invio di esterometro e spesometro.
– Invio esterometro relativo al mese di gennaio 2019 – Invio spesometro (comunicazione dati fatture) relativo al II semestre 2018 sono prorogati alla data del 30 aprile 2019.
Resta confermata la scadenza al 28 febbraio 2019 per – Invio comunicazione dati delle liquidazioni Iva del IV trimestre 2018
Come anticipatovi nella precedente circolare, da gennaio 2019 i soggetti passivi Iva (aziende e professionisti) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di operazioni per le quali sia stata emessa bolla doganale (es. importazioni) o per le quali sia emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SDI.
Sono esonerati i soggetti che hanno adottato il Regime di vantaggio ed il regime forfettario. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. La prima comunicazione, relativa al gennaio 2019, scadente il 28 febbraio 2019, è stata rinviata al 30 aprile 2019, come sopra specificato.
Nella circolare del 10 gennaio vi abbiamo illustrato il nuovo regime forfettario. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo (ma non ne hanno il divieto) di emettere fattura elettronica. Questo significa che le aziende potranno ricevere fatture cartacee. Inoltre i soggetti forfettari emettono fattura senza applicazione di Iva e senza subire la ritenuta di acconto.
Le fatture di importo superiore a 77,47 euro sono invece da assoggettare ad imposta di bollo nella misura di 2,00 euro.
Qualora detti soggetti intendessero emettere fattura elettronica, dovranno indicare il tipo di regime (RF02 per i contribuenti minimi, RF19 per i forfettari)
Pertanto dette fatture dovranno contenere le seguenti diciture:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014, così come modificato dalla legge 208/2015 e dalla legge 145/2018 – regime forfettario”
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014”
“Originale rilasciato con bollo di euro 2,00” (solo per fatture di importo superiore a 77,47 euro)
Dall’1 luglio 2019 i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto, con volume di affari superiore a 400.000 euro annui dovranno abbandonare scontrini e ricevute fiscali a favore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Tale obbligo sarà esteso a tutti i commercianti dall’1 gennaio 2020.
Per l’anno 2019 l’aliquota contributiva per i collaboratori è pari al 34,23%. Qualora il collaboratore sia titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, il contributo scende al 24%. Per i professionisti l’aliquota è pari al 25,72%, ma se sono titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, il contributo scende al 24%.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.