Scadenze principali imprese Dicembre 2022:
CREDITO PER ENERGIA ELETTRICA: Per poter fruire del credito fiscale è necessario che
CREDITO PER GAS: Per poter fruire del credito fiscale è necessario che:
In questo caso è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022 (come già previsto per i mesi di ottobre e novembre).
A pena di decadenza, entro il giorno 16 marzo 2023 dovrà essere inviata specifica comunicazione dell’importo dei crediti energetici maturati nel terzo e quarto trimestre 2022; Agenzia Entrate dovrà emanare relativo provvedimento attuativo.
I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione (o ceduti) entro il 30 giugno 2023.
PER APPROFONDIMENTI SUL TEMA CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA 2022 LEGGI I NOSTRI ULTIMI ARTICOLI
Le CCIAA stanno avvisando le imprese circa il nuovo obbligo di comunicazione al Registro Imprese dei titolari effettivi delle partecipazioni in società. Ad oggi mancano alcuni decreti attuativi.
In ottemperanza al decreto Antiriciclaggio, le imprese dotate di personalità giuridica iscritte per legge al Registro Imprese, devono comunicare alla camera di commercio competente le informazioni relative ai propri titolari effettivi delle partecipazioni in società; in estrema sintesi si dovrà indicare il vero titolare di ogni rapporto ora detenuto indirettamente, magari attraverso l’utilizzo di una società fiduciaria o di un trust o altro soggetto interposto.
La norma, per diventare operativa, attende l’emanazione di alcuni decreti e successivamente le imprese avranno tempo 60 giorni per inviare la prima comunicazione, da effettuare esclusivamente in modalità telematica, firmata digitalmente, senza la possibilità di conferire incarico ad intermediari abilitati. Lo Studio vi terrà aggiornati circa questo nuovo adempimento.
Dal 30 novembre 2022 il formulario DAU verrà sostituito da un nuovo format virtuale di informazioni.
Ad oggi il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, necessario per l’esercizio della detrazione dell’iva, non è ancora pronto per lo scarico massivo; pertanto sino ad ora è necessario scaricare il modello usando il numero di riferimento della dichiarazione doganale (MRN) o indicando l’ufficio doganale di importazione (solo per operazioni degli ultimi tre giorni).
Rimangono inalterate le consuete modalità di calcolo (dati storici, dati previsionali, dati effettivi). Qualora necessitiate di chiarimenti vi preghiamo di contattare lo Studio.
Il versamento va effettuato in unica soluzione. L’acconto verrà poi detratto dalla liquidazione definitivamente determinata con riferimento al periodo cui lo stesso si riferisce.
Riepiloghiamo brevemente le regole da seguire per detrarre l’Iva delle fatture di fine anno. Come noto, ai fini della detrazione Iva è determinante la data ricezione da parte dell’acquirente/committente.
L’art. 19, comma 1 DPR 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell’Iva a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art.6, comma 5, DPR 600/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’Iva e il termine ultimo entro cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva è individuato nel termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Riteniamo quindi opportuno che provvediate a sollecitare ai vostri fornitori la trasmissione delle fatture elettroniche riferite agli acquisti del mese di dicembre entro l’anno: è necessario che la data di consegna da parte del Sistema di Interscambio non sia successiva alla data del 31 dicembre 2022.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno tutte le aziende, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere con la massima diligenza l’inventario fisico delle rimanenze di magazzino con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2022). E’ quindi necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a:
esistenti alla data del 31 dicembre 2022 presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione). La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile.
Ai fini della valutazione delle giacenze sono esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, come beni ricevuti in deposito, beni in lavorazione, beni in conto visione.
Le rimanenze possono essere valutate al costo storico ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per calcolare il costo delle rimanenze il metodo più attendibile è quello della valutazione a costi specifici, ma è adatto per imprese con pochi prodotti ed a valore unitario elevato (per esempio le imprese edili). In alternativa è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Alla luce di quanto sopra esposto si invitano i Gentili Clienti a predisporre l’inventario con la massima cura e precisione, tenendo conto che, sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze deve essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
A tal fine si può utilizzare un prospetto che replichi lo schema di seguito riportato.
Prospetto dell’inventario finale redatto ai sensi dell’art 15 comma 2, DPR 600 del 29.09.1973.
MERCI-MATERIE PRIME |
Descrizione articolo | Quantità (n°, kg, lt) | Quantità (n°, kg, lt) | Valore totale |
---|---|---|---|
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE SEMI LAVORATI |
Descrizione articolo | Quantità (n°, kg, lt) | Quantità (n°, kg, lt) | Valore totale |
---|---|---|---|
LAVORI E SERVIZI IN CORSO SU ORDINAZIONE E PRODOTTI FINITI |
Descrizione articolo | Quantità (n°, kg, lt) | Quantità (n°, kg, lt) | Valore totale |
---|---|---|---|
Data _________________ Firma ____________________
In vista delle prossime festività natalizie riepiloghiamo brevemente la normativa fiscale vigente
Omaggi a clienti di valore fino a 50 euro – il costo è integralmente deducibile e la relativa Iva è totalmente detraibile (art 19-bis1, comma 1 lettera h) del DPR 633/1972. La cessione gratuita di detti beni è esclusa da Iva (art 2 comma 2,
n.4 DPR 633/1972) e pertanto non richiede l’emissione di alcun documento fiscale (fattura o ricevuta) anche se è consigliabile l’emissione di DDT con causale “Omaggio” per certificare l’identità del destinatario e quindi poter dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività aziendale.
Omaggi a clienti di valore superiore a 50 euro – sono considerate spese di rappresentanza, ossia operazioni fornite gratuitamente al fine di divulgare, diffondere e consolidare l’immagine dell’impresa sul mercato. Tali spese sono
deducibili dal reddito seguendo le seguenti norme:
ricavi fino a 10 milioni | deducibili nel limite del 1,5% |
ricavi oltre 10 e fino a 50 milioni | deducibili nel limite del 0.6% |
ricavi oltre 50 milioni | deducibili nel limite dello 0,4% |
La quota eccedente tali limiti è totalmente indeducibile. L’Iva delle spese di rappresentanza è detraibile. Le spese di rappresentanza consistenti in spese relative a prestazioni alberghiere, alimenti e bevande sono deducibili nel limite del 75% del loro importo.
Omaggi a dipendenti – il costo è integralmente deducibile ma la relativa Iva è totalmente indetraibile.
Beni oggetto dell’attività dell’impresa – Vale quanto sopra riportato con le seguenti differenze: a) l’Iva è sempre detraibile (a meno che non si scelga di non detrarla in acquisto per non assoggettare ad iva la cessione gratuita), b) la cessione del bene è imponibile Iva (a meno che non si sia scelto di non detrarre l’Iva in acquisto).
I fringe benefit sono le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni/voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Con il decreto legge cd. Aiuti-quater entrato in vigore lo scorso 18 novembre 2022 è stata incrementata la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o imborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle cd. bollette (utenze elettriche ecc.), fino ad euro 3.000,00. I datori di lavoro hanno pertanto l’opportunità, entro il corrente anno, di utilizzare tali misure per erogare ai dipendenti e lavoratori assimilati beni, servizi e somme esentate da imposizione. Le sole somme che possono essere erogate sono quelle relative al rimborso delle utenze domestiche, altrimenti si tratta di beni e servizi messi a disposizione dei lavoratori.
Il fringe benefit può essere erogato ad personam; riguarda tutti i lavoratori dipendenti ed a questi assimilati e il superamento della soglia di esenzione nell’anno di imposta (quindi il superamento del limite di euro 3.000 nell’anno di imposta 2022 secondo le previsioni del decreto legge Aiuti-quater), implica l’assoggettamento a tassazione dell’intero valore del benefit.
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