Scadenze principali
Approfondiamo il tema della documentazione necessaria per ottenere il credito d’imposta
I soggetto che intendono avvalersi del credito d’imposta conseguente ad investimenti in beni strumentali nuovi devono conservare – a pena di revoca – idonea documentazione che dimostri l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; l’onere grava indistintamente per investimenti in
In caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene, i documenti di cui disporre e da conservare sono
In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria (leasing), i documenti di cui disporre e da conservare sono
Per investimenti in beni strumentali “prenotati” vanno anche conservati i seguenti documenti:
Per i soli beni materiali ed immateriali 4.0 è inoltre indispensabile disporre
Dichiarazione sostitutiva, perizia tecnica e attestato di conformità devono contenere:
Ulteriori adempimenti ed obblighi
Dicitura in fattura – le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti agevolati devono contenere – pena la revoca dell’agevolazione – la seguente dicitura: “Bene agevolato ai sensi dell’art 1 commi da 1054 a 1058 ter. L30/12/2020, n178 e successive modificazioni.”
Utilizzo del credito d’imposta: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24; sono vietate compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a euro 1.500.
La fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. E’ quindi opportuno essere in possesso del DURC (documento di regolarità contributiva) in corso di validità alla data di effettuazione della compensazione.
Previsto un contributo straordinario a sostegno delle imprese energivore
Alle imprese con forte consumo di energia elettrica – ossia come precisato dal decreto Mise del 21 dicembre 2017, le imprese con consumo medio di energia elettrica pari almeno a 1GWh/anno – con costi per kwh della componente energetica riferiti alla media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto di imposte ed eventuali sussidi, che hanno subito un incremento del costo per kwh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo pari al 20% delle spese sostenute per energia acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022. Il contributo è costituito sotto forma di credito d’imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Detto credito non è imponibile ed è cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi costi a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
In arrivo lettere di compliance per attività finanziarie detenute all’estero
L’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance relative ad attività finanziarie detenute all’estero per l’anno 2018 e successivi sulla base dei dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere: esiste infatti un accordo di scambio automatico di informazioni tra le diverse Amministrazioni. Nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate si farà riferimento all’anomalia riscontrata che può riguardare sia gli obblighi di monitoraggio fiscale che l’indicazione di redditi imponibili conseguenti. Eventuali errori o inadempienze potranno essere regolarizzate mediante ravvedimento.
Viene riproposta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni, aliquota al 14%
Con il decreto legge Energia si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni non quotate possedute alla data del 1 gennaio 2022. La rivalutazione avviene sulla base di perizia giurata (entro la data del 15 giugno 2022) pagando una imposta sostitutiva del 14% (da applicare all’intero valore di perizia) sempre entro il 15 giugno 2022 (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.