Al fine di incentivare il recupero dei centri storici, il Bonus facciate consente un beneficio pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di risanamento e restauro delle facciate esterne di edifici.
Il Bonus facciate vale per gli edifici ubicati in zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
In attesa di auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, cerchiamo di capire l’ambito della nuova disposizione.
Gli edifici devono essere esistenti ed accatastati (quindi esclude le nuove costruzioni), e trovarsi nelle zone omogenee A (centro storico) e B (zone di completamento) per la cui individuazione si deve consultare il Piano Regolatore Generale (PRG) comunale o il Piano di Governo del Territorio (PGT).
Beneficiari della norma dovrebbero essere le persone fisiche, che detengono l’immobile come proprietari, titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso), detentori (locatari e comodatari).
Sono agevolabili interventi finalizzati al recupero, restauro o rifacimento della facciata esterna, (anche sola pulitura o tinteggiatura), e devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi.
Sono quindi esclusi interventi su strutture non opache (infissi, porte, verande), su grondaie o impianti esterni, nonché l’installazione di schermature (tende da sole).
Se i lavori di rifacimento riguardano interventi influenti dal punto di vista termico (cappotti) gli stessi devono soddisfare i requisiti richiesti per il riconoscimento delle detrazioni per interventi di risparmio energetico.
Per godere del beneficio di legge, è necessario comunicare l’inizio lavori all’ASL competente e conservare la documentazione comprovante le spese sostenute (fatture, abilitazioni tecniche ed amministrative, comunicazioni all’Enea) e relativa asseverazione tecnica per opere con benefici termici.
Vanno inoltre comunicati i relativi pagamenti tracciati con “bonifico parlante”, ossia che riporta i dati dei soggetti ordinanti e beneficiari, per effettuare la ritenuta dell’8% e la causale del versamento.
Non è previsto un limite di spesa agevolabile. La detrazione è pari al 90% della spesa sostenuta, ed è ripartita in dieci anni. Si ritiene che l’agevolazione non sia cumulabile con atri benefici vigenti in materia di edilizia e di riqualificazione energetica.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.