Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno scorso, sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 1 del D.L. 50/2017 in materia di scissione dei pagamenti o split payment.
Lo split payment è un meccanismo che obbliga le pubbliche amministrazioni a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata in fattura dai prestatori di beni e servizi. La pubblica amministrazione paga pertanto al fornitore la fattura al netto dell’Iva e versa direttamente la medesima all’Erario.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 1 luglio 2017 e prevedono l’estensione dello speciale meccanismo di applicazione dell’Iva:
I fornitori dovranno quindi, in primo luogo, operare una selezione della propria anagrafica clienti, identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment, che la legge consente di individuare con sufficiente certezza.
In modo particolare, tra questi vanno annoverati:
1) tutte le Amministrazioni pubbliche ed i soggetti ricompresi nell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre;
2) le società quotate al Ftse Mib.
In secondo luogo, per tutti gli enti e le società per i quali esiste un’incertezza è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta diretta al cliente per ottenere un’attestazione da cui si evinca con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere ed il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura soggetta a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.
Per i clienti che provvedono a registrare direttamente le fatture di seguito si riportano le istruzioni operative al fine di operare in maniera corretta
L’ente pubblico o società provvederà al pagamento dell’imponibile al fornitore, mentre l’iva addebitata in fattura dal cedente/prestatore verrà versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario.
L’imposta va annotata nel registro delle vendite (senza concorso nella liquidazione periodica) e, dal punto di vista di registrazione contabile, si dovrà provvedere allo storno della stessa dal credito verso il cliente.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.