Entro il 30 aprile 2021 si devono effettuare i versamenti sospesi a novembre 2020 in un’unica soluzione.
Come riportato nella nostra circolare del 11 novembre 2020, l’art 6 del DL “Ristori bis” ha sospeso il versamento della seconda rata degli acconti d’imposta in scadenza il 30 novembre 2020. Si tratta degli acconti di Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive, addizionali, imposte patrimoniali, nonché versamenti IVS a percentuale, per i soggetti con duplice requisito, soggettivo ed oggettivo, che di seguito riepiloghiamo.
Soggetti che esercitano attività economiche cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e con ricavi non superiori a 5.164.569. Possono beneficiare del differimento anche i soggetti in regime forfettario (L190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011). Il differimento riguarda anche i soggetti che partecipano a società con i predetti requisiti, che devono dichiarare redditi per trasparenza: si tratta di soci di società di persone, collaboratori di imprese familiare, componendi di associazioni tra professionisti, soci di società trasparenti.
Nel primo semestre 2020 l’ammontare del fatturato (o corrispettivi) sia diminuito di almeno il 33% rispetto al primo semestre dell’anno 2019. Il DL “Ristori bis” elimina questo requisito solo per:
Detti versamenti, sospesi a novembre 2020, dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.